STATUTO
Lo statuto dell’Associazione Italiana Osteopati Professionisti è aggiornato ad ottobre 2020.
STATUTO
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
ART. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
E’ costituita l’Associazione Italiana Osteopati Professionisti”, abbreviata in “OSTEOPRO”.
La sede dell’Associazione è fissata in Bolzano (BZ), Via Alessandria 17/a presso Luna Service Scs Onlus.
L’Associazione potrà istituire, con delibera dell’Organo Amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze su tutto il territorio nazionale.
ART. 2 – DURATA
L’Associazione è costituita a tempo indeterminato con conseguente possibilità del socio di poter recedere in qualsiasi momento.
FINALITA’ – OGGETTO
ART. 3 – FINALITA’
L’Associazione non ha scopo di lucro, ha carattere e fini culturali ed intende promuovere la ricerca e lo studio nell’ambito dell’osteopatia.
In particolare, l’Associazione intende agire per favorire la conoscenza e la diffusione delle più moderne ed innovative pratiche osteopatiche e supportare i Soci nello sviluppo della loro professione.
Nel perseguimento di tale fine, l’Associazione si propone di:
- Essere un punto di riferimento in Italia degli osteopati e degli studenti di Osteopatia che si riconoscono nelle finalità dell’Associazione.
- Tutelare gli interessi degli Associati e supportarli nell’esercizio della professione.
- Promuovere la ricerca clinica e lo studio delle pratiche osteopatiche.
- Promuovere la conoscenza e la diffusione di tali discipline presso:
- Il mondo medico,
- Federazioni, Associazioni e Club sportivi,
- ASL, Cliniche, Ospedali, Case di cura,
- Pazienti e pubblico in generale,
- Istituzioni pubbliche e private in generale.
- Rappresentare gli Associati presso le Istituzioni (Ministero, Regioni, ASL, ecc.)
ART. 4 – OGGETTO
L’Associazione, nel perseguimento delle sue finalità, ha come oggetto:
- Sito WEB: creazione di un sito internet dedicato, con un elenco dei Soci Professionali presenti sul territorio
- Social networks: creazione di un profilo Facebook e altri social media
- Convegni: promozione e organizzazione di convegni
- Seminari: organizzazione di seminari specialistici di aggiornamento, riservati a osteopati.
- Premio per miglior tesi: istituire un premio per la migliore tesi in osteopatia prodotta in ogni anno accademico.
- Convenzioni con Fornitori: negoziare sconti specifici con fornitori di materiali per studi osteopatici e librerie specializzate.
- Assicurazione: negoziare condizioni particolari con primaria assicurazione per una polizza che copra i rischi professionali.
- Codice deontologico: creazione di un codice deontologico da osservare nell’esercizio della professione di Osteopata.
- Partecipazione a convegni: partecipare ufficialmente come Associazione a convegni, fiere, manifestazioni varie per diffondere la conoscenza dell’osteopatia.
- Rapporti con le Istituzioni: rappresentare gli interessi degli Associati in tutte le sedi istituzionali e non, in maniera paritaria con altre organizzazioni e associazioni di categoria.
- Attività di “marketing” sportivo: organizzare attività, seminari e mailing mirati alle organizzazioni sportive per diffondere la conoscenza e mostrare l’utilità dell’approccio osteopatico per la prestazione individuale e di squadra.
- Tutela legale: negoziare condizioni speciali per la tutela legale dell’Associazione e dei suoi Soci nell’esercizio della professione.
- Pubblicità: promuovere pubblicità istituzionale per far conoscere l’osteopatia al pubblico.
ART. 5 – ASSOCIAZIONE NO-PROFIT
L’Associazione non persegue fini di lucro.
Alle spese per il funzionamento dell’Associazione e per lo svolgimento delle sue attività, si provvede utilizzando i mezzi e i beni provenienti dai contributi dei soci, da lasciti testamentari, da erogazioni e donazioni di soci o di terzi, da contributi o finanziamenti da organismi nazionali o internazionali, da rimborsi derivanti da convenzioni, entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da beni mobili ed immobili intestati all’Associazione, che ne destina le vendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dallo Statuto, da sponsorizzazioni anche se finalizzate ai singoli interventi, nonché i proventi realizzabili nello svolgimento dell’attività dell’Associazione finalizzate agli scopi di cui all’Art.2.
SOCI
ART. 6 – SOCI
Sono soci dell’Associazione i Soci che non si siano formalmente dimessi. Inoltre, possono diventare Soci le persone fisiche e persone giuridiche che ne facciano richiesta, condividendo le finalità dell’Associazione, e abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età. Agli aspiranti soci sono richiesti l’accettazione e l’osservanza dello statuto e delle delibere degli organi sociali, dei regolamenti, l’assenza di pendenze penali, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza.
ART. 7 – MODALITA’ DI AMMISSIONI E TIPOLOGIE DI SOCI
Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome / cognome / ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, luogo e data di nascita, unitamente all’attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, alle delibere e ai regolamenti degli organi sociali. Entro 30 giorni dalla presentazione, il Consiglio Direttivo prenderà in esame le domande d’ammissione e delibererà sulle stesse anche in via informale. Qualora la domanda sia accettata, al nuovo socio sarà consegnata l’attestato di adesione e e il nominativo sarà annotato sul libro dei soci. Si intende accettata la domanda se il consiglio direttivo non formalizza contestazioni entro 30 giorni.
Le tipologie di Socio previste dallo Statuto sono:
- Socio Studente: comprende gli studenti delle Scuole di osteopatia riconosciute dall’Associazione che non abbiano ancora conseguito alcun titolo.
- Socio Ordinario: comprende tutti i Soci che stanno studiando Osteopatia e che siano già in possesso di un titolo in una professione sanitaria o arte ausiliaria delle professioni sanitarie rilasciato da una Scuola riconosciuta dall’Associazione, che consenta loro di esercitare una o più delle seguenti professioni:
- Fisioterapista
- Massofisioterapista
- Massaggiatore CB
- Socio-Professionale: comprende tutti i Soci che hanno conseguito il titolo di Osteopata rilasciato da una Scuola riconosciuta dall’Associazione, che consenta loro di esercitare la professione.
- Socio Sostenitore: comprende persone fisiche o giuridiche che vogliano sostenere l’Associazione nelle sue attività con un contributo che viene stabilito di volta in volta dal Consiglio Direttivo.
- Socio Onorario: comprende le persone fisiche che si siano particolarmente distinte nella pratica osteopatica o a sostegno delle finalità dell’Associazione.
- Soci Fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione e che non abbiano deciso di lasciarla.
Spetta al Consiglio Direttivo determinare i contributi dei soci all’Associazione di qualsiasi natura. I contributi annuali saranno determinati dal Consiglio Direttivo a proprio insindacabile giudizio.
Solo i soci Ordinari e Professionali in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di voto nell’Assemblea dei Soci.
ART. 8 – OBBLIGHI DEI SOCI
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i Soci sono obbligati:
- a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo della quota annuale.
- b) all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni, del codice deontologico e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
ART. 9 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualifica di socio si perde per:
o Recesso,
o Decesso,
o Esclusione.
ART. 10 – RECESSO DEL SOCIO
In caso di esercizio del diritto di recesso del socio, la domanda deve essere comunicata con raccomandata e/o con mail all’Associazione.
Il recesso ha effetto immediato.
ART. 11 – ESCLUSIONE DEL SOCIO
L’esclusione del socio può aver luogo nei confronti del socio:
– che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
– che abbia attentato in qualche modo al buon andamento dell’’Associazione, ostacolandone lo sviluppo o perseguendone lo scioglimento;
– che si sia appropriato indebitamente dei fondi sociali, atti, documenti, od altro di proprietà dell’Associazione;
– che abbia arrecato in qualunque modo danni all’associazione;
– che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti nonché delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
– che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, il Codice Deontologico, le
deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio Direttivo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
– che, previa intimazione da parte del Consiglio Direttivo con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle quote annuali o ai pagamenti di somme dovute all’associazione a qualsiasi titolo;
– che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali all’Associazione o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento delle finalità o dell’oggetto sociale;
– che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;
L’esclusione deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, contro la deliberazione di esclusione è ammesso il ricorso entro trenta giorni. Il Consiglio Direttivo dovrà provvedere al riesame e deliberare in via definitiva sulla validità dell’esclusione entro trenta giorni.
ART. 12 – MORTE DEL SOCIO
La qualità di socio cessa immediatamente in caso di morte. Il Consiglio Direttivo entro 30 giorni dell’avvenuta formale conoscenza della morte del socio provvederà alla cancellazione dal libro soci.
ART. 13 – PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
Il patrimonio dell’associazione è costituito:
– dai conferimenti effettuati dai soci,
– dagli avanzi di gestione,
– da ogni altro fondo di riserva costituito dall’assemblea e/o prevista per legge o per statuto.
I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. Durante la vita dell’Associazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
In caso di cessazione per qualsiasi motivo della qualità di socio e così pure in qualsiasi caso di cessazione o scioglimento dell’Associazione, il socio non avrà diritto alcuno di restituzioni, rimborsi, ripartizioni o qualsiasi tipo d’attribuzione sul patrimonio dell’Associazione.
La quota o contributo associativo è intrasmissibile, e non è rivalutabile.
ART. 14 – BILANCIO D’ESERCIZIO // BILANCIO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE // RENDICONTO //
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio deve essere presentato all’Assemblea dei Soci per l’approvazione entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
L’assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali che in ogni caso NON potranno esser in alcun modo distribuiti ai soci.
ORGANI SOCIALI
ART. 15 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi dell’Associazione sono:
- Il Consiglio Direttivo;
- L’Assemblea dei soci.
ART. 16 – AMMINISTRAZIONE
- L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 7, eletti dall’Assemblea ordinaria dei Soci, che ne determina di volta in volta il numero.
- B) I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti tra i Soci Professionali iscritti all’Associazione e che siano in regola con il pagamento della quota associativa. Vengono eletti dall’Assemblea dei Soci che ne stabilisce la durata della carica.
- C) I componenti del Consiglio Direttivo possono essere rieletti e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica.
La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai Soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo è stato ricostituito.
- D) Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Segretario, salvo l’assemblea non abbia già deliberato in merito.
- E) In deroga al punto B) potranno essere eletti nel Consiglio Direttivo un massimo di due membri senza diritto di voto che non siano Soci Professionali e/o Fondatori, che per le loro competenze o per la loro professionalità possano contribuire allo sviluppo dell’Associazione.
- F) Il Consiglio Direttivo potrà nominare collaboratori scelti tra i Soci per la migliore gestione dell’Associazione.
ART. 17 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione, esclusi solo quelli riservati all’assemblea dalla legge e dal presente statuto.
Il consiglio direttivo può attribuire alla medesima persona la carica di presidente e segretario.
Il Consiglio Direttivo deve nominare il Segretario al quale può essere delegato il compimento di singoli atti o attività o categorie d’atti o attività.
Il Segretario sostituisce il Presidente in caso di impedimento nell’esercizio delle sue funzioni.
Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad uno o più dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
È nei compiti del Presidente o, in sua vece, del Segretario convocare il Consiglio Direttivo, fissare l’ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all’ordine del giorno.
ART. 18 – CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente o dal Segretario tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei consiglieri.
La convocazione viene fatta dal Presidente e/o dal Segretario con e-mail e/o con pubblicazione sul sito web dell’Associazione e/o mediante utilizzo dei social network e/o con qualunque altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, da spedire almeno 5 (cinque) giorni prima a ciascun membro del consiglio, o, in caso di urgenza, tramite telefono o altra modalità in forma elettronica da spedire almeno 24 ore prima, e deve contenere elencati i punti all’ordine del giorno.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervengano almeno tre consiglieri tra i quali obbligatoriamente devono esserci almeno due tra i seguenti membri: il Presidente, Segretario e Tesoriere.
Il Consiglio è altresì validamente costituito, in assenza di formale convocazione, con la presenza di tutti i consiglieri i quali si dichiarino edotti sugli argomenti all’ordine del giorno.
ART. 19 – INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più consiglieri, i loro incarichi verranno dati ad altri membri del consiglio Direttivo in occasione della prima riunione.
In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i consiglieri la convocazione dell’assemblea deve essere fatta d’urgenza entro un mese da uno qualsiasi dei membri e il Consiglio Direttivo rimane in carica fino alla sostituzione.
ART. 20 – RAPPRESENTANZA
Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
La rappresentanza dell’Associazione spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche al Segretario e ai Consiglieri delegati, se nominati.
ART. 21 – VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto Verbale in apposito Libro.
Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e da tutti i consiglieri presenti.
ASSEMBLEA DEI SOCI
ART. 22 – ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano.
ART. 23 – FUNZIONI DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea:
1) approva il bilancio delle entrate e delle uscite,
2) procede alla nomina del Consiglio Direttivo,
3) determina la misura degli eventuali compensi da corrispondere ai componenti il Consiglio Direttivo,
4) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci,
5) può provvede alle modifiche dell’atto costitutivo,
6) delibera sulla responsabilità dei componenti il Consiglio Direttivo,
7) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che il Consiglio Direttivo sottopone alla sua approvazione.
ART. 24 – RIUNIONI DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea ha luogo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio d’esercizio.
L’Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione, facendone domanda scritta al Consiglio Direttivo. In questo ultimo caso, la convocazione deve aver luogo senza ritardo e comunque non oltre 20 giorni dalla data della richiesta.
ART. 25 – VALIDITA’ – VOTAZIONI – VIDEOCONFERENZA
L’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.
L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta (50%+1) dei soci presenti, salvo le eccezioni previste dal presente Statuto.
Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota.
La convocazione avviene mediante un avviso scritto per e-mail e/o sito internet e/o social networks, contenente l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora in cui si riunirà l’Assemblea, inviato almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea.
L’assemblea e tutti gli organi statuari possono essere convocati per video conferenza.
La videoconferenza dovrà̀ essere adeguatamente pubblicizzata attraverso una convocazione da inviare per via ordinaria, o a mezzo e-mail con conferma di ricezione da parte del destinatario, nei tempi già̀ previsti dallo statuto.
La convocazione deve indicare i luoghi e le modalità̀ tecniche di collegamento predisposti dall’associazione, l’orario di inizio e l’ordine del giorno.
L’associazione deve rispettare il principio di parità̀ di trattamento dei partecipanti.
L’assemblea in particolare il presidente o il segretario hanno l’obbligo e la responsabilità̀ di accertare l’identità̀ e la legittimazione degli intervenuti anche in maniera virtuale attraverso immagini video e audio.
Spetta al presidente verificare il pieno rispetto del metodo collegiale, secondo i principi di correttezza e di buona fede e ove, il collegamento sia predisposto dall’associazione, il rispetto della parità̀ di trattamento degli aventi diritto a partecipare.
La riunione per essere valida devono avere le presenze previste dallo statuto in prima e in seconda convocazione.
In caso di votazione il presidente si assume la responsabilità̀ della constatazione e della certificazione dei risultati.
In mancanza dell’adempimento delle suddette formalità, l’assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipino tutti i soci con diritto di voto e tutti i componenti il Consiglio Direttivo sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.
Insieme alla convocazione sarà esposto il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, nel caso debba essere discussa la sua approvazione all’interno dell’Assemblea.
Il bilancio, se successivamente approvato, resterà a disposizione dei soci che ne vogliano prendere visione.
ART. 26 – COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI
L’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.
L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta (50%+1) dei soci presenti, salvo le eccezioni previste dal presente Statuto.
Per le modificazioni dello Statuto l’assemblea deve deliberare con il voto favorevole di due terzi più uno dei soci dell’Associazione presenti.
Per la messa in liquidazione dell’associazione l’assemblea deve deliberare con il voto favorevole di tre quarti più uno dei soci dell’Associazione presenti.
ART. 27 – VOTAZIONI
Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell’alzata di mano. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.
ART. 28 – VOTO
Nelle assemblee hanno diritto al voto i Soci, che risultano iscritti nel libro soci e che non siano in mora con i versamenti delle quote sottoscritte.
Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l’ammontare della sua partecipazione.
I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da altro socio avente diritto al voto appartenente alla medesima categoria di socio.
Ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio.
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.
ART. 29 – PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Segretario, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall’assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.
L’assemblea delibera in base a quanto riportato nell’art. 26 del presente statuto.
ART. 30 – VERBALE E DELIBERE
Delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea viene redatto verbale in apposito libro.
Le delibere dell’Assemblea saranno esposte nell’area riservata ai Soci del sito internet dell’Associazione entro trenta giorni dalla data dell’Assemblea e resteranno comunque sempre a disposizione di qualunque socio ne faccia richiesta di visione.
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
ART. 31 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
L’Assemblea che dichiara lo scioglimento dell’associazione nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.
ART. 32 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO FINALE
Il liquidatore o i liquidatori provvedono alle operazioni di liquidazione e hanno competenza a deliberare sulla destinazione del patrimonio sociale risultante dalla liquidazione che dovrà essere devoluto a favore d’associazioni, Enti, Fondazioni aventi per scopo finalità similari all’Associazione stessa o, in difetto ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
ART. 33 – REGOLAMENTI
Il Consiglio Direttivo, per meglio disciplinare il funzionamento interno dell’Associazione e soprattutto per disciplinare i rapporti tra Associazione e Soci, potrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento dell’Associazione.
ART. 34 – RINVIO
Per quanto non specificatamente previsto presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile e alle leggi vigenti in materia.
Assieme si fa la differenza
Sempre un passo avanti.
OSTEOPRO
OSTEOPRO
Associazione Italiana Osteopati Professionisti